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Chiedere l'applicazione di riduzioni o esenzioni relative al versamento della tassa sui rifiuti (TARI)

Descrizione

Chiedere l'applicazione di riduzioni o esenzioni relative al versamento della tassa sui rifiuti (TARI)
  1.  Ai sensi della Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1,com. 659, la quota variabile della TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:
    • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare, riduzione del 30%
    • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, riduzione del 30%
    • locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, riduzione del 30%.
  2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione d'inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
  3.  Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica la riduzione del 30% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 ottobre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato, nell’anno di riferimento, il compostaggio domestico in modo continuativo, nel rispetto delle condizioni e regole previste dalla normativa vigente di riferimento per il settore ambientale e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto/disponibilità dell’apposito contenitore. Gli uffici comunali possono richiedere di procedere a sopralluoghi per la verifica dell’attività di compostaggio. In caso di rifiuto del contribuente al sopralluogo ovvero a esito negativo di verifica, il beneficiario di cui al presente comma decadrà con effetto dal primo anno di applicazione con conseguente emissione da parte dell’ufficio di accertamento di rettifica.

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