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Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

Descrizione

Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In Comune di Pompiano …

Aliquote anno 2024

Si informa che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22/04/2024 sono state approvate le tariffe per l'anno 2024.

L’importo totale è comprensivo del Tributo Ambientale (TEFA) pari al 5% in favore della Provincia di Brescia, dovuto per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

Scadenze

Per l’anno 2024 il pagamento della TARI potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 17 giugno 2024. In alternativa è possibile il pagamento in due rate:

  • prima rata con scadenza 17 giugno 2024.
  • seconda rata con scadenza 16 dicembre 2024.

Tariffe TARI anno 2024

LISTINO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE:

 

 Numero componenti
 del nucleo familiare

parte fissa

tariffa al mq.
 

parte variabile

€/utenza

 

 1€ 0,22147€ 45,137466
 2€ 0,258382€ 99,302425
 3€ 0,284747€ 123,37574
 4€ 0,30584€ 144,439891
 5€ 0,326932€ 180,549864
 6 o più€ 0,342752€ 210,641508

 

LISTINO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE:
CategoriaDescrizione

Tariffa Fissa

tariffa al mq.

Tariffa Variabile

tariffa al mq.

1Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto€ 0,2213€ 1,09915
2Campeggi, distributori carburante€ 0,235132€ 1,16679
3Stabilimenti balneari€ 0,262794€ 1,314753
4Esposizioni, autosaloni€ 0,207469€ 1,056875
5Alberghi con ristorante€ 0,739973€ 3,715973
6Alberghi senza ristorante€ 0,553251€ 2,769013
7Case di cura e riposo€ 0,656986€ 3,305905
8Uffici, agenzie€ 0,691564€ 3,470778
9Banche ed istituti di credito, studi professionali€ 0,401107€ 2,020745
10Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli€ 0,601661€ 3,005753
11Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze€ 0,739973€ 3,7202
12Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere€ 0,497926€ 2,494225
13Carrozzeria, autofficina, elettrauto€ 0,636239€ 3,191763
14*Attività industriali con capannoni di produzione€ 0,629323€ 3,170625
15Attività artigianali di produzione beni specifici€ 0,567082€ 2,836653
16Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie€ 1,673585€ 8,385246
17Bar, caffè, pasticceria€ 1,258646€ 6,303203
18Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari€ 0,912864€ 4,574155
19Plurilicenze alimentari e/o miste€ 1,065009€ 5,322423
20Ortofrutta, pescherie, fiori e piante€ 2,095439€ 10,509565
21Discoteche, night club€ 0,719227€ 3,61874

*la “Cat. 14. Attività industriali con capannoni di produzione” (compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti) a seguito della nuova formulazione dell’art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale - T.U.A.) introdotta dal D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 è esentata dall’applicazione della TARI, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.

Documentazione utile

 

Cliccando sul link si potrà visualizzare direttamente la propria posizione contributiva TARI.
Il servizio telematico vi permetterà di stampare l’invito Tari e i modelli F24, effettuare il pagamento online tramite PAGOPA, scaricare la modulistica TARI (sezione “Elenco Servizi-Download”) nonché inviare messaggi.
L’accesso è possibile tramite SPID o CIE.

Approfondimenti

Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

L'unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.

Le tariffe si determina secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie: 

  • utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
  • utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).

A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti: 

  • la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche)
  • la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) ed alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) (Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

Calcolare la TARI per una utenza domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria, e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e presenti nell'immobile oggetto del tributo.

Calcolare la TARI per una utenza non domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della categoria di appartenenza (classificazione in base alle categorie merceologiche definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158); al risultato si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la parte variabile della categoria di appartenenza. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dal versamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 238, com. 10).

La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

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